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Giovane madre maltrattata e picchiata dal compagno: il Tribunale di Patti le concede l’affido super esclusivo del figlio minore

Risale alla primavera del 2024 la vicenda di una giovane madre vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del compagno. Dopo l’ennesimo episodio di maltrattamenti, la donna ha deciso di lasciare il comune in cui viveva e lavorava per rifugiarsi, insieme al figlio piccolo, presso l’abitazione della madre in una cittadina della costa tirrenica.

La vittima ha immediatamente sporto denuncia presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, raccontando le minacce di morte, le offese, le percosse e i continui pedinamenti subiti dall’ex compagno, spesso avvenuti anche in presenza del minore. Le sue querele hanno dato origine a due procedimenti penali, entrambi conclusi con la condanna dell’imputato per maltrattamenti, motivati da un’ossessiva gelosia.

Preoccupata per il benessere del figlio, la donna – assistita dai suoi legali, gli avvocati Nunziatina Armeli e Salvatore Zingale – ha presentato ricorso al Tribunale di Patti chiedendo l’affido esclusivo del bambino.

Fin dalle prime fasi del procedimento, l’Autorità Giudiziaria aveva stabilito che il padre potesse incontrare il figlio solo in modalità protetta, alla presenza del personale dei servizi sociali territorialmente competenti e secondo un calendario prestabilito.

Successivamente, il Collegio presieduto dal dott. M. Samperi, dopo un’attenta valutazione del copioso materiale probatorio, ha accolto integralmente le richieste della ricorrente, disponendo l’affido super esclusivo e rafforzato del minore alla madre.

La decisione consente alla donna di assumere in autonomia tutte le scelte relative alla vita quotidiana del figlio, nonché quelle di maggiore importanza, come l’istruzione, l’educazione, la salute, la residenza abituale e perfino l’eventuale espatrio, anche senza il consenso paterno.

Oltre alla condanna penale, l’uomo è stato inoltre obbligato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali in favore dei due legali della donna, nonché al versamento dell’assegno di mantenimento per il figlio, con decorrenza retroattiva.

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