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“Rottamazione quinquies” anche nei Comuni: la proposta dell’Ordine dei Commercialisti di Patti

Una nuova opportunità di “pace fiscale” potrebbe arrivare (anche) a livello locale, ma non scatta in automatico: serve una scelta politica e tecnica dei singoli Comuni. È questo, in estrema sintesi, il cuore della proposta che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) della Circoscrizione del Tribunale di Patti ha indirizzato alle amministrazioni comunali del territorio, accompagnandola con una relazione tecnica che spiega quadro normativo, vantaggi e criticità della misura.

Di cosa si parla: definizione agevolata delle entrate comunali

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce la cosiddetta “Rottamazione quinquies”. Per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione opera secondo regole nazionali; per Regioni ed Enti locali, invece, la norma apre una facoltà: ogni Comune può decidere di adottare una propria definizione agevolata per entrate di competenza, ma solo tramite un regolamento comunale che ne stabilisca perimetro, condizioni e modalità.

In pratica: il contribuente può regolarizzare posizioni arretrate pagando il capitale dovuto, con riduzione o esclusione di sanzioni e interessi, mentre il Comune può trasformare crediti “incagliati” in incassi effettivi e ridurre contenziosi e costi di recupero.

Quali entrate possono rientrare (e quali no)

La relazione tecnica dell’ODCEC di Patti chiarisce l’ambito applicativo: Entrate definibili: tributi comunali propri (ad esempio IMU e TARI in forma di tributo) e molte entrate patrimoniali (come tariffa corrispettiva rifiuti, canone patrimoniale, proventi di servizi a domanda individuale e altre entrate non tributarie comunali). Esclusioni tassative: IRAP, compartecipazioni a tributi erariali e addizionali a tributi erariali (ad esempio l’addizionale comunale IRPEF), che restano fuori dalla disponibilità regolamentare dell’ente. Posizioni in contenzioso o in accertamento: possono essere incluse, ma il regolamento deve disciplinare bene gli effetti su liti e pendenze amministrative, per evitare incertezze.

Cosa “si paga” e cosa può essere scontato

La definizione agevolata, per come descritta nei documenti, ruota attorno a un principio: il capitale resta dovuto, mentre il Comune può scegliere di “alleggerire” le componenti accessorie.

Possibile stralcio/riduzione: sanzioni amministrative e interessi (ordinari e di mora), secondo quanto stabilito dal regolamento. Sempre dovuti: capitale e spese vive (ad esempio notifica e procedure esecutive), oltre a eventuali oneri di riscossione previsti. Multe stradali: l’eventuale agevolazione può riguardare interessi e maggiorazioni; la sanzione base resta dovuta.

Sul “come pagare”, la relazione richiama la necessità di regole chiare, anche per la rateizzazione: durata, importi minimi, scadenze e soprattutto decadenza in caso di ritardi o pagamenti insufficienti, con ripresa della pretesa originaria al netto di quanto già versato.

Un aspetto decisivo: tempi e pubblicazione

C’è un passaggio tecnico che può incidere molto sulla concretezza della misura: il regolamento comunale acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (non serve attendere i tempi ordinari legati alla pubblicazione sul portale MEF; l’invio al Ministero resta per finalità statistiche). Inoltre, deve essere garantito un termine di adesione non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione.

Nella lettera inviata ai Comuni del comprensorio (con elenco dei destinatari nella parte iniziale), l’ODCEC sottolinea l’urgenza di muoversi in tempi brevi e suggerisce l’approvazione del regolamento entro fine febbraio 2026, così da coordinare la finestra locale con la scadenza nazionale prevista per le domande sulla rottamazione dei carichi erariali (indicata al 30 aprile 2026). L’obiettivo dichiarato è dare a cittadini e imprese una “visione d’insieme” delle posizioni debitorie e delle opportunità di regolarizzazione.

Perché ai Comuni può convenire (anche se “si rinuncia” a sanzioni e interessi)

I documenti insistono su un concetto: la definizione agevolata non va letta come semplice sconto, ma come strumento di gestione del credito. I vantaggi evidenziati includono:

  • Maggiore riscossione effettiva: incassare capitale da crediti difficili può essere più realistico che inseguire somme gonfiate da accessori spesso inesigibili.
  • Pulizia dei residui attivi e miglioramento della “veridicità” di bilancio, con potenziale effetto nel medio periodo su accantonamenti come il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).
  • Riduzione del contenzioso e alleggerimento del carico amministrativo (meno procedure esecutive, meno spese legali, meno istruttorie).

Perché può aiutare famiglie e imprese del territorio

Sul lato sociale, l’ODCEC di Patti richiama la struttura economica locale fatta spesso di micro e piccole imprese e nuclei familiari esposti a fragilità reddituali: lo sconto su sanzioni e interessi può rendere più sostenibile il rientro, prevenendo l’escalation di azioni cautelari ed esecutive e liberando liquidità per la continuità aziendale.

Le criticità: perché serve un regolamento “fatto bene”

La relazione tecnica avverte che si tratta di uno strumento “delicato”. I rischi principali indicati sono:

  • Equilibri di bilancio: se calibrata male, la misura potrebbe incidere su residui attivi e programmazione delle entrate; occorre evitare cancellazioni tali da creare squilibri o disavanzo.
  • Carico organizzativo: gestione domande, conteggi, comunicazioni, rateizzazioni e controlli richiede procedure solide e personale/strumenti adeguati.
  • Disomogeneità territoriale: essendo facoltativa, alcuni Comuni potrebbero adottarla e altri no, creando differenze di trattamento tra contribuenti di aree vicine.
  • Digitalizzazione: viene richiesto un impianto semplice e telematico (portali, PEC, strumenti già in uso) che consenta consultazione delle partite definibili, scelta dei carichi e modalità di pagamento tracciabili (ad esempio PagoPA/bonifico).

Riscossione esternalizzata: si può fare comunque

Un altro punto pratico: la definizione agevolata locale può essere attivata anche se la riscossione coattiva è affidata a soggetti esterni (concessionari o gestore rifiuti). In quel caso, il regolamento deve garantire uniformità di trattamento, flussi informativi e gestione corretta dei versamenti, chiarendo anche gli effetti sul rapporto contrattuale con il concessionario.

La proposta dell’ODCEC: supporto tecnico e “tavolo” con i Comuni

Nella comunicazione ufficiale, l’Ordine si dichiara disponibile a supportare le amministrazioni nella stesura del regolamento (anche usando modelli IFEL e adattandoli), nella definizione dei crediti agevolabili, nella predisposizione degli strumenti digitali e in iniziative informative (FAQ e incontri pubblici). Viene anche proposta l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto tra Comuni, uffici tributi e ODCEC, per condividere scelte tecniche e politiche.


Cosa aspettarsi adesso (in concreto)

Se un Comune decide di aderire, i cittadini dovranno tenere d’occhio la pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale, perché da lì decorrono i termini (almeno 60 giorni) per presentare la domanda di definizione agevolata. Il regolamento indicherà quali entrate rientrano, quali sconti sono previsti, come presentare l’istanza e come pagare (in unica soluzione o a rate), oltre alle regole di decadenza.

In un territorio dove la regolarità contributiva e la sostenibilità dei bilanci comunali sono due facce della stessa medaglia, la “rottamazione quinquies” locale si presenta come un bivio: opportunità di recupero e semplificazione, ma solo se progettata con attenzione e accompagnata da informazione chiara ai contribuenti.

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