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Santo Stefano: indebita percezione del Reddito di cittadinanza: assolti entrambi gli imputati

Si è concluso con una doppia assoluzione il processo celebrato al Tribunale di Patti dinanzi al giudice del dibattimento, dott. Ugo Molina, nei confronti di O. C., difesa dall’avv. Lucio Di Salvo, e di S. T., assistito dall’avv. Luca Martino, imputati per indebita percezione del Reddito di cittadinanza.

Nel corso del dibattimento, il Pubblico Ministero aveva formulato richieste di condanna particolarmente severe, sollecitando la pena di un anno di reclusione per O. C. e di un anno e due mesi per S.T.

Di segno diametralmente opposto la decisione del Tribunale, che ha pronunciato per entrambi sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, accogliendo integralmente le tesi sostenute dalle difese.

Avv. Lucio Di Salvo

Il procedimento traeva origine da contestazioni relative a presunte omissioni nelle comunicazioni all’INPS, ritenute dall’accusa rilevanti ai fini della decadenza dal beneficio assistenziale. Nel caso di O. C., l’addebito riguardava la mancata comunicazione di un reddito da lavoro dipendente svolto per un periodo circoscritto e caratterizzato da compensi modesti. Una circostanza che la difesa, affidata all’avv. Lucio Di Salvo, ha sin dall’inizio ricondotto a una situazione priva di effetti concreti sul diritto al beneficio, come poi confermato dal dispositivo letto in aula.

Per S. T., difeso dall’avv. Luca Martino, le contestazioni erano invece legate a una presunta variazione patrimoniale che, secondo la linea difensiva accolta dal giudice, risultava priva di rilevanza penale.

La sentenza pone fine a una vicenda che per mesi ha inciso profondamente sulla vita degli imputati, restituendo serenità a due cittadini del territorio coinvolti in un procedimento penale connesso a misure di sostegno al reddito, tema particolarmente sensibile nel contesto sociale attuale.

Il giudice ha infine riservato il deposito delle motivazioni, che saranno rese note entro il termine di 90 giorni.

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