Caronia, critiche al sindaco su Facebook: assolto ex esponente di “Attiva Caronia”

Il Tribunale di Patti: «Il fatto non sussiste». Al centro del procedimento alcuni post pubblicati durante l’emergenza Covid sulla gestione amministrativa della pandemia.

Assoluzione con la formula più ampia, «perché il fatto non sussiste». Si è concluso così davanti al Tribunale di Patti il procedimento per diffamazione aggravata che vedeva imputato Alessandro Magistro Curmà, all’epoca coordinatore del movimento politico “Attiva Caronia” e già candidato nella lista contrapposta a quella dell’allora sindaco di Caronia, Antonino D’Onofrio.

La vicenda trae origine da alcuni post pubblicati su Facebook nell’ottobre del 2020, nel pieno dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Secondo la denuncia presentata dall’ex primo cittadino, quei contenuti avrebbero leso la sua reputazione personale, dando origine al procedimento penale per diffamazione aggravata mediante l’utilizzo di un mezzo di pubblicità.

Nel corso del processo, il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di condanna. Di diverso avviso il Tribunale, che ha invece accolto le argomentazioni della difesa rappresentata dall’avvocato Benedetto Ricciardi, pronunciando una sentenza assolutoria con formula piena.

Secondo la linea difensiva, i contenuti contestati si inserivano nel dibattito pubblico relativo alla gestione della pandemia da parte dell’amministrazione comunale e riguardavano questioni di evidente interesse collettivo. La difesa ha sostenuto che i post fossero espressione del diritto di critica politica e amministrativa, esercitato nell’ambito di un confronto pubblico su temi che coinvolgevano direttamente la comunità locale.

Nel corso del giudizio è stato inoltre evidenziato come le espressioni utilizzate, pur caratterizzate da toni critici e incisivi, non fossero finalizzate ad attaccare la persona dell’allora sindaco, bensì a contestare scelte e comportamenti amministrativi ritenuti meritevoli di discussione pubblica.

Il Tribunale ha quindi escluso la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, assolvendo l’imputato con la formula «perché il fatto non sussiste».

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue la diffamazione dall’esercizio del diritto di critica, riconoscendo a cittadini e opposizioni politiche la possibilità di esprimere valutazioni anche severe sull’operato degli amministratori pubblici, purché le osservazioni restino ancorate all’interesse pubblico e non degenerino in aggressioni personali gratuite.

Con la sentenza del Tribunale di Patti si chiude dunque una vicenda giudiziaria nata nel contesto particolarmente delicato dell’emergenza pandemica, periodo nel quale il confronto sulle scelte delle istituzioni locali era particolarmente acceso e spesso caratterizzato da forti tensioni nel dibattito pubblico.

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