Pene per complessivi 324 anni e due mesi, sette società interdette dall’attività e confische per circa 770mila euro. Risarcimenti alla Regione Siciliana e all’associazione antiracket dei Nebrodi. Il dispositivo distingue condanne, assoluzioni e prescrizioni: la sentenza è di primo grado.
Quarantacinque condanne, pene fino a ventitré anni di reclusione e un capitolo economico che pesa sulle società coinvolte: oltre un milione di euro di sanzioni pecuniarie, interdizioni dall’attività e confische per circa 770mila euro. Ma anche assoluzioni, esclusioni di aggravanti e reati dichiarati prescritti. La sentenza pronunciata il 18 settembre dal Tribunale di Patti nel processo “Nebrodi due” restituisce un quadro articolato, nel quale le responsabilità riconosciute devono essere lette insieme alle contestazioni che non hanno superato il vaglio del dibattimento.
Il collegio presieduto da Monica Marino, con i giudici Eugenio Aliquò e Gianluca Corona, ha deciso sul procedimento nato dall’operazione del febbraio 2024. Al centro dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Messina, le presunte frodi sui contributi agricoli, accanto a contestazioni, formulate a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti. In aula erano presenti i pubblici ministeri Francesco Massara e Marco Accolla.
La somma delle pene detentive indicate nel dispositivo raggiunge 324 anni e due mesi. È una sentenza di primo grado, non definitiva: il Tribunale ha fissato in novanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
La pena più elevata, 23 anni, è stata inflitta a Sebastiano Bontempo Scavo, classe 1993, detto “Piricoco”, assolto però da due ulteriori capi d’imputazione perché il fatto non sussiste. A Vincenzo Galati Giordano, detto “Lupin”, sono stati comminati 22 anni, due mesi e venti giorni.
Condanne a vent’anni per Giuseppe Bontempo, indicato nel dispositivo come “Botoia”, Carmelo Bontempo Scavo, detto “Pittinissa”, e Sebastiano Bontempo Scavo, classe 1971, detto “Spacchiusu”. Per questi ultimi due il collegio ha pronunciato anche assoluzioni da singole contestazioni. Diciotto anni sono stati inflitti a Carmelo Galati Massaro, detto “Grillaru”, e sedici anni e otto mesi ad Alfio Cammareri, anch’egli assolto da un altro capo d’imputazione.
Uno degli elementi più rilevanti emerge dalle decisioni sulle imprese. Sono sette le società dichiarate responsabili di illeciti amministrativi dipendenti da reato, con sanzioni pecuniarie per complessivi 1.005.000 euro: 240mila euro a Rinascita, 180mila a Le Colline, 150mila ciascuna a Tirrenia e Sorgente Ramo, 120mila a Campi Verdi, 90mila ad Agribovini e 75mila ad Agrinova.
Per tutte e sette il Tribunale ha disposto anche l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. È la qualificazione della sanzione applicata dal collegio, mentre la pronuncia resta soggetta alle impugnazioni. Anche sul versante societario, tuttavia, il dispositivo distingue le singole contestazioni: per sei delle società sanzionate è stata esclusa la responsabilità per l’ulteriore illecito previsto dall’articolo 24-ter del decreto legislativo 231 del 2001. Per Agrisole è stato invece dichiarato non doversi procedere, essendo l’illecito estinto in conseguenza della cessazione e cancellazione dell’ente dal registro delle imprese.
Alle sanzioni si aggiungono le confische disposte nei limiti dei profitti rispettivamente conseguiti. Gli importi elencati per undici posizioni, tra società e imprese individuali, ammontano complessivamente a 770.512,78 euro. Il dispositivo prevede, secondo le diverse posizioni, l’acquisizione di quanto già sequestrato, la confisca delle disponibilità liquide e, in caso di insufficienza, il ricorso a beni di valore equivalente. Si tratta di importi distinti dalle sanzioni pecuniarie inflitte alle società.
Un altro passaggio riguarda la destinazione dei titoli AGEA, al centro del filone sui finanziamenti agricoli. Il Tribunale ha revocato il sequestro preventivo disposto sui titoli e ne ha ordinato la restituzione ad AGEA, nella misura in cui non sia già avvenuta. L’Agenzia viene indicata quale organismo pagatore, gestore del Registro nazionale titoli e soggetto estraneo al reato.
È stata inoltre disposta la revoca del sequestro ancora gravante su quote sociali, compendi aziendali e ulteriori componenti patrimoniali di Le Colline e Sorgente Ramo, con restituzione agli aventi diritto di quanto ancora sottoposto al vincolo. Una decisione che va letta insieme alle specifiche confische ordinate dal collegio, senza sovrapporre provvedimenti dal contenuto diverso.
La sentenza riconosce anche i danni subiti dalle parti civili. Il Tribunale ha disposto risarcimenti di 50mila euro alla Regione Siciliana, 10mila euro all’associazione ACIS Antiracket Sant’Agata di Militello–Nebrodi APS Giovanni Falcone e 5mila euro a Carmelo Gulino. Gli obblighi sono posti in solido a carico degli imputati individuati nei rispettivi passaggi del dispositivo, con l’aggiunta delle spese di costituzione e difesa. Per il territorio, è un aspetto significativo del verdetto: accanto alle pene, trova riconoscimento il danno arrecato ai soggetti costituiti nel processo.
Sul piano delle aggravanti mafiose, il collegio ha escluso in numerose contestazioni quella prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale, mantenendola in altre. Tra queste figura il capo relativo a Vincenzo Galati Giordano e a Giuseppe Costanzo Zammataro, classe 1989, riqualificato come tentata estorsione. L’esclusione dell’aggravante per determinati reati non equivale, dunque, a una decisione uniforme su tutte le accuse del processo. Le motivazioni chiariranno le valutazioni compiute sulle singole condotte e sulle prove.
Uno spazio autonomo meritano le assoluzioni. Giuseppe Bontempo Scavo, detto “Pirapappete”, Leone Faranda, Rosario Iuculano e Giuseppe Costanzo Zammataro, classe 1976, detto “Pitrinu” o “Pippo Maronna”, sono stati assolti dalle contestazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto. Salvatore Giglia è stato assolto perché il fatto non sussiste. Per Carmelo Vitale il dispositivo distingue le campagne agricole: assoluzione per non aver commesso il fatto per il 2019 e perché il fatto non costituisce reato per il 2018.
Più articolate le posizioni di Nunzio Zaiti e Carmelino Zingales. Per Zaiti il Tribunale ha pronunciato assoluzione per non aver commesso il fatto relativamente alla condotta dal 2009 al 2020; per il periodo dal 1998 al 2008 ha invece ritenuto la partecipazione all’associazione contestata, dichiarando però il reato estinto per prescrizione. Per Zingales, alle assoluzioni relative alle contestazioni indicate nel dispositivo si affianca la prescrizione della parte del capo 20 riferita alla campagna agricola 2015. Esiti differenti, che non possono essere riassunti tutti nella medesima formula.
Numerose sono inoltre le assoluzioni da singoli capi per imputati condannati su altre contestazioni. È questa distinzione a rendere necessaria una lettura del verdetto che vada oltre il totale degli anni di carcere. Il dispositivo stabilisce pene, assoluzioni, prescrizioni e conseguenze economiche; le motivazioni, attese entro novanta giorni, spiegheranno perché il Tribunale abbia accolto alcune parti dell’impianto accusatorio e ne abbia respinte altre.




