spot_img
spot_img

Taormina, neonato morto dopo un’infezione post-operatoria: ASP condannata a risarcire con oltre un milione di euro

Il Tribunale civile accerta la responsabilità della struttura sanitaria per la gestione del rischio infettivo. Decisiva la consulenza tecnica: nessun errore nella diagnosi o negli interventi, ma non è stata dimostrata l’adozione di tutte le misure necessarie per prevenire l’infezione nosocomiale.

A quasi nove anni dalla morte del piccolo Spulber Dragos, il Tribunale civile di Messina ha chiuso una delle più delicate vicende di responsabilità sanitaria degli ultimi anni in Sicilia. Con una sentenza pronunciata oggi, 20 luglio 2026, la prima sezione civile ha condannato l’Asp di Messina a risarcire i familiari del bambino con una somma complessiva superiore al milione di euro, ritenendo accertata la responsabilità della struttura ospedaliera nella prevenzione del rischio infettivo che, secondo il giudice, ebbe un ruolo determinante nell’evoluzione fatale del quadro clinico.

La decisione, firmata dal giudice Viviana Scaramuzza, non mette in discussione la correttezza della diagnosi della grave cardiopatia congenita né la qualità degli interventi cardiochirurgici eseguiti. Il punto centrale della pronuncia riguarda invece la gestione dell’infezione sviluppatasi dopo l’operazione, ritenuta riconducibile, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, all’ambiente ospedaliero e alla mancata dimostrazione dell’adozione di tutte le misure preventive necessarie.

La storia del piccolo Dragos

Dragos era nato il 24 ottobre 2016 all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, alla trentottesima settimana di gravidanza. Fin dai primi accertamenti i medici avevano diagnosticato una complessa cardiopatia congenita caratterizzata da un ampio difetto interventricolare, disarmonia dell’arco aortico e difetto interatriale.

Per la gravità della patologia il neonato era stato affidato al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo, dove aveva iniziato un articolato percorso terapeutico. Il primo intervento cardiochirurgico, consistente nel bendaggio dell’arteria polmonare, venne eseguito il 9 dicembre 2016. Nei mesi successivi il bambino affrontò anche un intervento di ernioplastica inguinale presso la Terapia intensiva neonatale del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina.

Dopo un periodo trascorso a casa, il 14 settembre 2017 fu nuovamente ricoverato per affrontare l’intervento più importante: la rimozione del bendaggio dell’arteria polmonare, la chiusura del difetto interventricolare mediante patch di pericardio e la chiusura del forame ovale.

Il peggioramento dopo l’intervento

Nei primi giorni successivi all’operazione il decorso sembrava regolare. Poi il quadro clinico cambiò rapidamente. Dal 19 settembre 2017 comparvero febbre persistente, insufficienza respiratoria con necessità di ventilazione assistita, distensione addominale e un progressivo incremento degli indici infiammatori. I sanitari avviarono immediatamente una terapia antibiotica.

Gli accertamenti ecocardiografici evidenziarono successivamente la presenza di vegetazioni sul patch protesico e sulla valvola tricuspide, un quadro compatibile con una endocardite infettiva su materiale protesico. Nonostante le cure, le condizioni del bambino continuarono ad aggravarsi fino al decesso, avvenuto il 19 ottobre 2017, a causa di un grave quadro settico.

La consulenza tecnica: interventi corretti, criticità nella prevenzione dell’infezione

La sentenza attribuisce un ruolo determinante alla consulenza tecnica d’ufficio. I consulenti nominati dal Tribunale hanno escluso errori nella diagnosi della cardiopatia congenita e nelle scelte terapeutiche. Secondo la relazione:

  • la diagnosi fu tempestiva;
  • il percorso cardiochirurgico risultava appropriato;
  • il monitoraggio clinico era coerente con le condizioni del paziente;
  • la terapia antibiotica fu iniziata quando emersero i primi segni dell’infezione.

La criticità individuata riguarda invece la fase di prevenzione del rischio infettivo. Secondo i consulenti, l’infezione che ha determinato l’endocardite e il successivo shock settico è risultata, con elevata probabilità, di origine nosocomiale, cioè contratta durante il ricovero.

Nella relazione, richiamata dal Tribunale, viene inoltre evidenziato un elemento ritenuto decisivo: non è stato possibile verificare documentalmente che fossero state adottate tutte le procedure di sterilizzazione e di prevenzione delle infezioni ospedaliere previste dalla buona pratica clinica. È proprio questa mancanza di prova ad avere orientato la decisione del giudice.

La responsabilità della struttura sanitaria

La sentenza richiama un principio ormai consolidato nella giurisprudenza civile. Quando un paziente dimostra di avere contratto con elevata probabilità un’infezione durante il ricovero, spetta alla struttura sanitaria provare di avere adottato tutte le misure organizzative, preventive e igienico-sanitarie idonee a impedirne l’insorgenza.

Nel caso del piccolo Dragos, secondo il Tribunale, tale prova non è stata fornita. La responsabilità viene quindi imputata all’Asp di Messina, chiamata a rispondere non tanto dell’atto chirurgico in sé, quanto dell’organizzazione complessiva della struttura e del sistema di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.

Si tratta di un orientamento che trova conferma anche nella più recente giurisprudenza, secondo cui la responsabilità per infezioni nosocomiali ricade prevalentemente sulla struttura sanitaria quando non riesca a dimostrare l’efficacia dei protocolli adottati.

Il risarcimento ai familiari

L’azione civile era stata promossa dal padre del bambino, anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul fratello minore di Dragos, insieme alle due nonne. La famiglia è stata assistita dagli avvocati Roberto Di Pietro, Salvatore Miceli, Andrea Calderone e Salvatore Ravidà. L’Asp di Messina era rappresentata dall’avvocato Alessandra Franza.

Il Tribunale ha riconosciuto ai familiari un risarcimento complessivo superiore al milione di euro, somma destinata a compensare il gravissimo danno conseguente alla perdita del bambino.

Un orientamento che trova conferme anche in altri casi

La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale che negli ultimi mesi ha visto diversi tribunali siciliani pronunciarsi su casi di infezioni contratte durante il ricovero. Nel 2026, ad esempio, il Tribunale di Messina ha condannato il Policlinico universitario al risarcimento di oltre 500 mila euro ai figli di un paziente deceduto dopo avere contratto un’infezione ritenuta di natura nosocomiale, riconoscendo anche in quel caso il ruolo determinante dell’infezione nell’evoluzione mortale del quadro clinico.

Sempre nel Messinese è inoltre pendente un procedimento penale relativo alla morte di un paziente ricoverato a Taormina nel 2021, nel quale l’accusa contesta che un’infezione insorta durante il ricovero, unitamente a ritardi diagnostici e terapeutici, abbia provocato uno shock settico fatale. Si tratta, tuttavia, di un procedimento ancora in corso, nel quale ogni responsabilità dovrà essere accertata nel contraddittorio processuale.

Le pronunce non introducono una responsabilità automatica delle aziende sanitarie ogni volta che si verifica un’infezione ospedaliera. Ribadiscono però un principio ormai consolidato: la sicurezza delle cure comprende anche la capacità della struttura di documentare l’effettiva applicazione dei protocolli di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Quando tale dimostrazione manca e il nesso causale risulta più probabile che non, la responsabilità civile della struttura può essere affermata.

Autore

spot_img
spot_img

Ultime News

Related articles