Il processo Nebrodi 2 arriva alla prima sentenza con un risultato che impone di andare oltre il conto degli anni di carcere. Il 18 settembre 2026, il Tribunale di Patti, presieduto da Monica Marino, con Eugenio Aliquò e Gianluca Corona, ha pronunciato una sentenza che ridefinisce l’impianto accusatorio, distinguendo nettamente le singole responsabilità ed escludendo diverse aggravanti.
Uno degli elementi più rilevanti della sentenza è l’esclusione dell’aggravante mafiosa in numerose contestazioni, un esito che ridimensiona una parte importante della ricostruzione accusatoria. L’aggravante resta però riconosciuta per alcuni reati: non si può quindi parlare di una cancellazione della componente mafiosa dall’intero processo. Occorre inoltre tenere distinta questa decisione da quelle sulle accuse di appartenenza a un’associazione mafiosa. Per comprendere le ragioni delle diverse valutazioni del Tribunale bisognerà attendere le motivazioni, attese entro novanta giorni.
Nonostante il crollo del teorema mafioso, il bilancio sanzionatorio per i reati individuali e le frodi documentali resta pesantissimo. Il verdetto fotografa una realtà fatta di truffe sistematiche per l’accaparramento dei fondi europei:
- 45 condanne complessive, con pene di vertice che toccano i 23 anni di reclusione.
- 324 anni e due mesi di carcere totali, a fronte dei 500 anni che erano stati richiesti dalla Procura.
- 9 assoluzioni piene (perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto) e una lunga serie di proscioglimenti da singoli capi d’imputazione.
- Sanzioni interdittive e patrimoniali per le società agricole rimaste coinvolte nel meccanismo illecito.
È dentro queste distinzioni che si misura la distanza fra l’accusa e ciò che ha retto al giudizio. Ed è da qui che dovrebbe ripartire anche il racconto pubblico dei Nebrodi: dalle condanne, dalle assoluzioni e dal significato preciso delle une e delle altre.
Il dispositivo contiene un dato rilevante per il filone dei contributi agricoli e dei titoli Agea: in numerose contestazioni viene esclusa l’aggravante prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale. Un esito che merita evidenza, perché modifica la qualificazione dei fatti rispetto all’accusa e impedisce di presentare indistintamente tutte le condanne come conferme di reati aggravati dalla mafiosità.
Occorre però distinguere l’associazione mafiosa, prevista dall’articolo 416-bis, dall’aggravante dell’articolo 416-bis.1, relativa al metodo mafioso o alla finalità di agevolare un’associazione mafiosa. L’esclusione di quest’ultima per un determinato reato non equivale a una pronuncia sull’inesistenza della mafia in un territorio.
Soprattutto, l’aggravante non è stata cancellata dall’intero processo. Per Giuseppe Costanzo Zammataro, classe 1989, e Vincenzo Galati Giordano, detto «Lupin», il capo 4 viene riqualificato come tentata estorsione con espresso richiamo al 416-bis.1. Nel caso di Giuseppe Furnari, il Tribunale riconosce le attenuanti generiche, ma le considera subvalenti rispetto alla stessa aggravante mafiosa, che dunque rimane. Sono passaggi delle pagine 4, 5, 6 e 7 del dispositivo: incompatibili con l’affermazione che la componente mafiosa sia stata esclusa per tutti.
Anche gli esiti dei singoli capi richiedono attenzione. Salvatore Bontempo Scavo, detto «l’Avvocato», viene assolto dal capo 1 che “contesta l’appartenenza all’associazione di stampo mafioso nota come famiglia dei tortoriciani, delle due componenti famiglia dei Batanesi e Bontempo Scavo” – oltre che da altre contestazioni – «perché il fatto non sussiste», e condannato a sei anni e otto mesi per altri reati. Sul medesimo capo 1, invece, Antonino Calabrese, limitatamente al periodo indicato dai giudici, e Cesare Costanzo Zammataro vengono dichiarati responsabili e condannati a dodici anni ciascuno. Il dispositivo registra inoltre condanne ai capi 1 e 2 per altri imputati (al capo 2 è contetata l’appartenenza ad associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico aggravata poichè e finalizzata ad agevolare l’associazione della famiglia dei Batanesi e operanti con metodo mafioso). Le assoluzioni di alcune persone non possono essere estese automaticamente a tutte le posizioni.
Per ricostruire in modo compiuto il destino delle contestazioni associative, sarà necessario attendere le motivazioni del Tribunale e confrontarle con il testo integrale dei capi d’imputazione. Il verdetto di primo grado comprende condanne severe, ma anche assoluzioni ed esclusioni di aggravanti: esiti diversi, da riferire senza generalizzazioni. Sul piano del racconto pubblico resta un principio da difendere: le responsabilità dei singoli non possono diventare un marchio collettivo per i pastori e gli allevatori dei Nebrodi. Chi lavora onestamente ha diritto a essere giudicato per le proprie azioni, senza essere accomunato ai clan per il mestiere che svolge o il territorio in cui vive.
La decisione comprende anche prescrizioni, assoluzioni con formule differenti e posizioni nelle quali convivono più esiti. Per sette società sono previste sanzioni pecuniarie e l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività; per diversi enti vengono invece escluse le responsabilità contestate ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo 231 del 2001. Anche sul versante delle imprese, dunque, il Tribunale opera distinzioni che un’unica etichetta non restituisce. Il confronto con Nebrodi 1 rende ancora più necessaria questa precisione. Nel resoconto pubblicato da QuadroChiaro il 5 dicembre 2025, la decisione della Cassazione viene descritta come il passaggio che rende definitive cinquanta condanne. Lo stesso articolo precisa che l’associazione mafiosa non è stata riconosciuta per le cosiddette «nuove famiglie» di Tortorici, mentre riferisce anche di condannati per reati di mafia. È una delimitazione dell’esito giudiziario che non può diventare la certificazione secondo cui nei Nebrodi i clan non sarebbero mai esistiti.
La polemica sollevata dall’avvocata Gabriella Regalbuto contro il marchio della «mafia dei pascoli» pone comunque una questione che merita spazio: quanto può essere estesa una definizione nata per descrivere determinate condotte criminali, prima che finisca per identificare un’intera comunità? È una domanda legittima. La risposta richiede che le letture della difesa siano riconoscibili come tali e che alle assoluzioni venga riservata la stessa attenzione dedicata alle accuse.
Su un piano d’analisi nettamente distinto si colloca l’agguato a Giuseppe Antoci. Quell’episodio ha segnato lo spartiacque mediatico e linguistico da cui sono nate le formule di “mafia dei pascoli” e “mafia dei Nebrodi”, espressioni che hanno finito per etichettare indistintamente un intero territorio. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2016, lungo la strada che collega Cesarò e San Fratello, un blocco di massi sulla carreggiata costrinse l’auto blindata dell’allora presidente del Parco dei Nebrodi a interrompere la marcia. Fu in quel momento che la vettura venne investita dai colpi d’arma da fuoco: un attentato da cui Antoci uscì illeso unicamente grazie alla blindatura del mezzo e al tempestivo conflitto a fuoco ingaggiato dagli agenti della sua scorta.
Nel 2019, la Commissione regionale antimafia presieduta da Claudio Fava esaminò tre ipotesi: un attentato mafioso fallito, un atto dimostrativo e una simulazione. La relazione conclusiva considerava meno plausibile l’attentato mafioso con intenzioni stragiste, senza accertare una spiegazione alternativa. E conteneva una precisazione decisiva: in tutti gli scenari Antoci veniva considerato vittima; nell’ipotesi della simulazione sarebbe stato uno strumento inconsapevole. Quel documento non dimostra quindi che avesse organizzato o condiviso una messinscena per favorire la propria carriera.
Le discrepanze testimoniali, i movimenti della scorta e la misteriosa sparizione dei bossoli del fucile restano tra i punti più controversi della vicenda. Ciononostante, gli atti parlano chiaro: sul posto furono repertati i bossoli della scorta, bottiglie molotov e mozziconi di sigaretta. Liquidare la questione affermando che non esistessero tracce è una forzatura che distorce il quadro. La sfida non stava nella mancanza di reperti, ma nella loro reale efficacia investigativa: quegli elementi, semplicemente, non offrivano una pista certa per dare un nome agli esecutori.
Il successivo passaggio giudiziario va riferito con altrettanta chiarezza. Nel 2020, il gip Simona Finocchiaro accolse la richiesta di archiviazione dell’inchiesta avviata dopo l’acquisizione della relazione. Secondo i passaggi del provvedimento riportati, il giudice ritenne non sostenute da elementi probatori le conclusioni della Commissione e definì le illazioni sul coinvolgimento di Antoci e dei poliziotti «pure elucubrazioni mentali non corroborate da alcun dato probatorio». Rilevò, nello stesso tempo, che le indagini non avevano consentito di risalire agli autori, alle modalità e al movente dell’attentato.
Quell’esito lascia aperta una domanda concreta: chi organizzò ed eseguì l’agguato? Sebbene le indagini non abbiano ancora individuato i colpevoli, l’assenza di verità giudiziaria non autorizza ad attribuire responsabilità o a formulare insinuazioni prive di riscontri oggettivi. Peraltro, le assoluzioni e le esclusioni delle aggravanti mafiose nel processo Nebrodi 2 non costituiscono un accertamento sui fatti del 2016. Si tratta di vicende accostabili nel dibattito pubblico, ma il cui legame sul piano penale resta tutto da dimostrare. In quest’ottica, la dichiarazione di Giuseppe Antoci alla vigilia della sentenza – “Sarò in aula a guardarli negli occhi, ricordando loro che lo Stato vince sempre” – appare istituzionalmente inopportuna e rischia di sovrapporre la retorica mediatica alla complessità dell’iter giudiziario.
La domanda iniziale va liberata da una premessa metodologica che gli atti giudiziari non supportano. Se interrogarsi su chi abbia attentato alla vita di Antoci resta un preciso dovere morale e investigativo, far precedere questo interrogativo dall’assunto “se la mafia non esisteva” significa estorcere alle sentenze una conclusione generale che esse non contengono. La ricerca della verità perde inevitabilmente forza e direzione quando pretende di muovere da un dato di partenza alterato.
C’è poi un tema centrale che riguarda l’onore di un intero comprensorio. Chi lavora la terra e alleva il bestiame con onestà ha il diritto sacrosanto di essere giudicato per le proprie opere, senza subire la colpa collettiva di reati commessi da altri. Le truffe sui fondi comunitari danneggiano prima di tutto i produttori sani, drenando risorse economiche e falsando il mercato. Sovrapporre i piani trasforma la provenienza geografica in un pregiudizio, traducendosi in una doppia beffa per chi rispetta le regole.
Su questo presupposto, chiedere scusa significa assumersi una responsabilità. La richiesta si rivolge a chi ha utilizzato — e continua a utilizzare — le espressioni «mafia dei pascoli» e «mafia dei Nebrodi» come un marchio indistinto, facendo ricadere l’ombra delle accuse sui singoli passati all’intera comunità. Chi ha presentato le ipotesi dell’accusa come verdetti definitivi, enfatizzando gli arresti e ignorando i successivi proscioglimenti, ha oggi il dovere di correggere quel racconto. Riconoscere l’errore e chiedere scusa a chi è stato ingiustamente screditato è il primo passo per rimediare: la reputazione degli allevatori e dei cittadini onesti merita la stessa attenzione riservata alle inchieste.
Questo rigore, però, deve valere in entrambe le direzioni: guai a cadere nell’eccesso opposto, negando l’esistenza di dinamiche mafiose che le inchieste hanno comunque cristallizzato. Il giornalismo serio non sposa tesi precostituite, ma segue l’evidenza delle carte, anche a costo di sacrificare un titolo a effetto. La colpevolezza è sempre e solo individuale. La reputazione di un popolo non si sequestra con una battuta d’effetto.




